Ecommerce: regole IVA in UE, informazioni e note

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Dal 1 luglio 2021 sono in vigore nuove misure previste dal VAT E-Commerce Package.
Sono istituiti gli One-Stop Shop Nazionali e gli Import One-Stop Shop (IOSS) che semplificano gli adempimenti IVA per operazioni di commercio elettronico transfrontaliero nei confronti dei consumatori finali – vendite B2C.

I due nuovi regimi speciali semplificano l’identificazione IVA dello sportello unico MOSS (Mini One Stop Shop):

  • il regime OSS servirà per le vendite a distanza di beni spediti da uno Stato membro a consumatori finali di altro Stato membro UE e per le prestazioni di servizi rese a consumatori finali assoggettate all’IVA nello Stato membro di consumo.
  • il regime IOSS (Import One Stop Shop) viene introdotto per le vendite a consumatori finali di beni importati da paesi terzi con spedizioni di valore non superiore a 150 euro.

Cosa è OSS

L’OSS è un’estensione dell’attuale Mini One-Stop Shop (MOSS) per i servizi digitali e punta a semplificare gli obblighi IVA per i venditori online e per i marketplace.
L’OSS consente di registrare elettronicamente l’IVA in un solo Stato membro per tutte le vendite a distanza intra-UE e la fornitura di servizi B2C e di dichiarare e pagare l’IVA in un’unica dichiarazione trimestrale elettronica.

La registrazione IVA all’OSS è possibile dal 1 ° aprile 2021 ed è già disponibile online una guida per fornire una migliore comprensione dell’OSS, delle sue procedure e delle specifiche tecniche per i regimi speciali applicabili ai sensi della riforma dell’IVA.

Cosa è IOSS

L’IOSS si basa sull’OSS e permette di riscuotere l’IVA e i dazi doganali per le merci importate da paesi extra UE.
A partire dal 1 ° luglio, le imprese possono utilizzare questo sistema per adempiere ai propri obblighi di commercio elettronico IVA sulle vendite a distanza di merci importate.
La principale modifica apportata dall’introduzione di questo IOSS è che l’esenzione IVA per le merci di valore inferiore a 22 € sarà abrogata.

Le nuove norme IVA sul commercio elettronico aboliranno questa disposizione e, dal 1 ° luglio 2021, tutti i beni commerciali importati nell’UE da un paese terzo o territorio terzo saranno soggetti all’IVA indipendentemente dal loro valore.

Attenzione

La posizione fisica delle merci in un magazzino in uno Stato dell’UE fa sempre fede per l’attribuzione della imposizione Iva e per la necessità di avere il numero di partita iva dello stato in cui si trova la merce.

Se si sposta la merce in un magazzino logistico in Germania per essere più vicini al cliente finale, bisogna avere la partita Iva tedesca.

Le linee guida e le note esplicative

Maggiori informazioni, linee guida e note della Commissione Europea si trova su questi link

La panoramica di tutti cambiamenti si trova sulla pagina Vat for e-Commerce della Commissione Europea